Conteggio tredicesima o ferie maturate

TREDICESIMA MENSILITÀ

In occasione del Natale , e comunque entro il mese di dicembre, spetta al lavoratore una mensilità aggiuntiva in essa compresa l’indennità sostitutiva di vitto e alloggio.

Per coloro le cui prestazioni non raggiungano un anno di servizio, saranno corrisposti tanti dodicesimi di detta mensilità quanti sono i mesi del rapporto di lavoro.

La tredicesima mensilità matura anche durante le assenze per malattia, infortunio sul lavoro, malattia professionale e maternità.

 

FERIE

Indipendentemente dalla durata e dalla distribuzione dell’orario di lavoro, per ogni anno di servizio presso lo stesso datore di lavoro, il lavoratore ha diritto ad un periodo di ferie di n. 26 giorni, fermo restando che la settimana lavorativa è comunque considerata di sei giorni lavorativi dal lunedì al sabato agli effetti del computo delle ferie.

Il datore di lavoro , compatibilmente con le proprie esigenze e con quelle del lavoratore , dovrà fissare il periodo di ferie  tra giugno e settembre.

Le ferie hanno di regola carattere continuativo. Esse potranno essere frazionate in non più di due periodi all’anno.